Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), in vigore dal 1 gennaio 2016, sono previste innumerevoli misure volte al sostegno e alla crescita del Paese, racchiudendo novità che coinvolgono molteplici settori, tra cui quello dell’autotrasporto.
La più significativa è il comma 653 dell’art. 1, con il quale è introdotto l’art. 46-ter della Legge n. 298/1974, che prevede, in capo a chiunque effettui un trasporto internazionale di merci, l’obbligo di esibire una prova documentale idonea a dimostrare il trasporto stesso, che può essere fornita mediante qualsiasi documento di accompagnamento merci previsto per i trasporti internazionali dalle vigenti norme nazionali (documento di trasporto) o internazionali (CMR, c.d. lettera di vettura internazionale).
Il vettore che non è in grado di esibire agli organi di controllo la documentazione idonea a dimostrare il trasporto stesso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 400,00 a Euro 1.200,00. All’atto di accertamento della violazione è inoltre sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al proprietario solo a seguito dell’esibizione di predetti documenti e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Durante questo periodo, a spese del responsabile della violazione, il veicolo è affidato in custodia ad un soggetto autorizzato.
Quando però il mezzo di trasporto è posto in circolazione privo della prova documentale, ovvero non compilata conformemente alle previsioni normative, è applicata una più severa sanzione pecuniaria che varia da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00.
Per di più, qualora, a causa dell’omessa o incompleta compilazione della documentazione, diventi impossibile accertare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo, trovano applicazione le sanzioni previste per il trasporto abusivo ai sensi dell’art. 46 della Legge 298/1974.
La disposizione infine rinvia espressamente all’art. 207 C.d.S., in base al quale il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta della sanzione o, in mancanza, deve versare a titolo di cauzione una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista.
Appare dunque chiaro che attraverso l’introduzione di questo obbligo, il legislatore ha inteso fornire agli organi preposti al controllo un ulteriore strumento per prevenire i fenomeni di abusivismo perpetrati attraverso la violazione della normativa.
Altra rilevante novità prevista dalla legge di stabilità è il comma 597 all’art. 1, con cui sono ampliate le ipotesi dell’art. 201 del C.d.S. in cui le violazioni possono essere contestate attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento omologate per rilevare e notificare alcune infrazioni espressamente indicate. Pertanto, a decorrere dal 2016, l’elenco delle violazioni di cui al comma g-bis dell’art. 201, che non richiedono una contestazione immediata, ricomprende anche l’omessa revisione periodica del veicolo, il mancato rispetto del peso a pieno carico del mezzo e la violazione dell’obbligo di copertura assicurativa.
Particolare attenzione deve essere quindi prestata alle nuove disposizione introdotte dalla legge di stabilità in materia di trasporto sia da parte di coloro che esercitano professionalmente l’attività per conto dei terzi che da qualunque cittadino.