Secondo il Tribunale di Milano la legge Biagi non può estendersi a un lavoratore le cui attività sono limitate al semplice trasferimento di merci da un luogo all’altro in regime di subtrasporto.
Il caso di oggi prende spunto da una recente sentenza del Tribunale di Milano – Sezione lavoro che si è occupata della applicabilità della normativa sugli appalti e delle obbligazioni in solido rispetto a quella relativa al sub-trasporto in relazione a un lavoratore dipendente di un subvettore.