Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e il Ministero della Salute, all’esito di interlocuzioni intercorse con le associazioni di categoria e con le organizzazioni sindacali del settore, hanno diffuso una nota di chiarimento sulle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dei trasporti.
In riferimento, in particolare, relazione all’utilizzo della certificazione verde COVID-19 da parte del personale impiegato o utilizzato a qualsiasi titolo nelle attività di trasporto marittimo, nonché in quelle relative all’autotrasporto di merci, i Ministeri precisano quanto segue.
Per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo, con riferimento al personale che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia ubicato nel territorio italiano e per coloro che prendono imbarco nel territorio italiano a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’imbarco ovvero il rientro a bordo della nave (da considerarsi quale luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 9-septies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52) avviene secondo le seguenti modalità:
a) al momento dell’imbarco devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge;
b) in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui all’articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).
Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto di merci, con specifico riferimento all’ingresso nel territorio nazionale degli autotrasportatori provenienti dall’estero che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), si precisa che “è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale”.
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