Il 24 agosto scorso il Governo ha licenziato il decreto-legge 118 intitolato «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»; intento del legislatore è, da un lato, quello di offrire un nuovo strumento «di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale», e, dall’altro, di introdurre, da subito, soluzioni alternative e negoziate al superamento delle crisi d’impresa.
Pertanto, il nuovo procedimento si caratterizza per la particolare snellezza e semplicità, quantomeno rispetto alle tradizionali procedure di ristrutturazione dell’indebitamento, e si propone di fornire un “ponte” tra l’attuale normativa fallimentare e, appunto, il codice della crisi – la cui entrata in vigore è stata ulteriormente prorogata dallo stesso decreto-legge – in particolare con gli istituti negoziali per l’emersione anticipata della crisi d’impresa.
Ciò premesso, in attesa della legge di conversione e di eventuali modifiche apportate dalla stessa, ecco i tratti principali della nuova normativa.

Soggetti interessati
In primo luogo, a differenza dei requisiti imposti dalla legge fallimentare (dimensionali e oggettivi), la nuova procedura è destinata all’«imprenditore commerciale e agricolo» che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. In sostanza, ogni imprenditore, indipendentemente dalle dimensioni del patrimonio e del fatturato nonché del tipo di attività svolta, potrà attivare il procedimento di composizione negoziale.

L’esperto
Il procedimento è gestito da un esperto nominato dalla Camera di Commercio del luogo in cui l’imprenditore ha la propria sede legale; l’esperto, avvocato, commercialista, consulente del lavoro, ma anche un professionista non appartenente ad alcuna categoria, che abbiano dimostrato di aver maturato esperienza in ambito di crisi d’impresa, sarà iscritto ad un apposito registro gestito dalla Camera di Commercio. L’esperto ha il compito di verificare la fattibilità e di coordinare e facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati di guisa da superare la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

L’accesso alla procedura
L’accesso alla procedura dovrebbe essere piuttosto semplice; l’imprenditore dovrà utilizzare la piattaforma telematica all’uopo creata, depositando i bilanci degli ultimi tre esercizi (dichiarazioni dei redditi o iva qualora non soggetto alla contabilità ordinaria), una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni prima, una relazione sull’attività esercitata e un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che si intendono adottare, l’elenco dei creditori, con indicazione delle scadenze e di eventuali cause di prelazione, una dichiarazione che indichi la pendenza di una richiesta di fallimento, il certificato dei debiti tributari, della situazione con l’agenzia di riscossione e dei debiti previdenziali, infine, l’estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi.
L’esperto può interrompere il procedimento laddove non ritenga che sussistano le prospettive di risanamento; in ogni caso, l’incarico si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti (da intendersi imprenditore e creditori) non hanno individuato una soluzione adeguata alla crisi.

Il procedimento e le misure protettive
La legge prevede, inoltre, la possibilità di beneficiare delle misure protettive, analogamente a quanto previsto dalle procedure concorsuali; in questo caso, però, è onere dell’imprenditore di richiederle al Tribunale; questi, con un procedimento sommariamente esperito, provvederà ad accogliere o rigettare la richiesta.
La gestione dell’impresa resta in capo all’imprenditore, sia per l’ordinaria amministrazione che per la straordinaria; tuttavia, il mancato spossessamento parziale dell’azienda e della gestione è mitigato con un controllo da parte dell’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o non coerenti con il rispetto delle trattative o delle prospettive di risanamento. In questo caso l’esperto segnala per iscritto il suo consenso all’imprenditore e all’organo di controllo, e, nell’ipotesi in cui l’atto venga posto in essere ugualmente, iscrive il suo dissenso al Registro delle Imprese e lo segnala al giudice il quale può revocare le misure protettive precedentemente concesse.
Durante il procedimento, il Tribunale, su richiesta dell’imprenditore, può autorizzarlo a contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci o da società appartenenti al gruppo nonché a trasferire l’azienda o uno o più rami della stessa. L’esperto, inoltre, può invitare le parti a rinegoziare in contratti ad esecuzione continuata o periodica laddove la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-VoV-2; in mancanza di accordo, il Tribunale può rideterminare, per il periodo strettamente necessario, il prezzo della prestazione.

I possibili esiti della negoziazione e le misure premiali
Le trattative si concludono con il contratto stipulato con uno o più creditori se, secondo l’esperto, garantisce la continuità per un periodo non inferiore a due anni. In alternativa, le trattative possono concludersi con una convenzione di moratoria ex art. 182-octies l. fall., un piano attestato ex art. 67 l. fall. o un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l. fall.. La legge prevede, altresì, che l’imprenditore, in alternativa all’accordo con i creditori, acceda al concordato preventivo semplificato di liquidazione del patrimonio. Questo procedimento si differenzia in maniera sostanziale dal concordato preventivo tradizionale poiché tutta la fase istruttoria viene di fatto sostituita dalle attività eseguite nella fase precedente, di guisa che il Tribunale, valutati gli atti, sentito l’ausiliario all’uopo nominato e l’esperto precedentemente incaricato, fissa l’udienza per l’omologazione del concordato; solo in quella sede i creditori possono manifestare il proprio dissenso presentando l’opposizione all’omologazione su cui si pronuncerà il Tribunale in camera di consiglio. In caso di omologazione, il Tribunale nomina il liquidatore a cui si applicheranno le regole ordinarie della liquidazione concorsuale.

Infine, meritano un cenno le misure premiali previste dall’art. 14, consistenti in una riduzione degli interessi e delle sanzioni tributarie a decorrere dall’accettazione dell’incarico dell’esperto; tuttavia, in caso di fallimento, le misure premiali verranno revocate.

Per ogni eventuale approfondimento, lo studio resta a disposizione all’indirizzo mail segreteria@margiottalegal.it.