Nell’ambito del trasporto internazionale di merci su strada, la Convenzione CMR prevede all’art. 32 -e conformemente a quanto previsto dall’art.2951 del nostro codice civile- la prescrizione annuale.

Ciò significa che, così come il vettore deve necessariamente esercitare l’azione diretta ad ottenere ristoro -per esempio dei propri compensi- attraverso idonei atti – quali le diffide o l’atto giudiziario- entro il termine di un anno indicato dalla legge -per cui in caso di inerzia, il diritto “cade in prescrizione”, ossia si estingue per inattività del suo titolare-, così anche le contestazioni al vettore dei danni che si verificano nel corso e per effetto del trasporto -per perdita, avaria, danneggiamento, ritardo etc.- non possono essere sollevate dall’avente diritto oltre un anno dalla data di esecuzione del trasporto (salvo che l’azione risarcitoria si provi fondata su un evento occasionato da comportamento doloso del vettore o da sua colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, per cui  il testo normativo uniforme -a differenza del codice civile italiano- prevede un meccanismo di estensione del termine di prescrizione di tre anni).

Esempio n.1): in caso di sottrazione della merce affidata al vettore avvenuta in data 1 luglio 2020, l’avente diritto, per evitare che il suo diritto si prescriva, deve trasmettere al vettore la diffida al risarcimento o un atto di citazione entro l’1 luglio 2021.

La normativa sulle prescrizioni, peraltro, prevede che, una volta interrotta la prescrizione con i c.d. “atti idonei”, inizia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale uguale al precedente.

Esempio n.2): Nel caso citato ad esempio 1), in caso di sottrazione della merce affidata al vettore avvenuta in data 1 luglio 2020, se l’avente diritto trasmette al vettore la diffida al risarcimento o un atto di citazione in data 1 giugno 2021, la prescrizione di un anno ricomincerà a decorrere dall’1 giugno 2021 e il suo diritto si prescriverà in data 1 giugno 2022.

Pochi sanno, d’altra parte, che la CMR si presenta singolare laddove, sempre attraverso il richiamato art.32, dispone che “il reclamo scritto sospende la prescrizione al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. […] I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione”. 

Si tratta di un concetto giuridicamente molto sottile e si traduce nel fatto che, all’intimazione scritta rivolta al vettore, la Convenzione CMR non attribuisce l’efficacia di un atto interruttivo del termine di prescrizione (a differenza dell’impostazione offerta dall’art.2943 del codice civile italiano che, come visto, attribuisce alle intimazioni scritte lo scopo di interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto, facendo decorrere dal momento del ricevimento dell’atto nuovo termine per intero, annullando così il tempo di prescrizione già decorso), quanto piuttosto quella di un atto sospensivo del suddetto termine.

Per chi non è un puro giurista, il dettato normativo è davvero di difficile comprensione e, per quanto ricavabile dall’ampia e pluriennale esperienza professionale dello studio nel settore dei trasporti, ciò purtroppo e inevitabilmente comporta gravi conseguenze ai danni dei clienti.

A supporto dei destinatari della presente, è opportuno rivelare -e ognuno può trarne spunto sia che si tratti del reclamante sia che si tratti del reclamato- che, a differenza dell’interruzione, la sospensione non provoca il decorso di un nuovo termine, ma apre una “parentesi” temporale in cui il termine si sospende, riprendendo alla data di cessazione della causa di sospensione.

Adottando tale concetto in senso pratico, significa che tale “parentesi” deve intendersi operante nel periodo compreso fra l’inoltro al trasportatore di un reclamo avente natura di diffida ad adempiere e il rigetto del medesimo da parte del trasportatore stesso.

Esempio n.3): Nel caso citato ad Esempio 1), in caso di sottrazione della merce affidata al vettore avvenuta in data 1 luglio 2020, se l’avente diritto trasmette al vettore il reclamo in data 1 maggio 2021 e il vettore provvede a rigettarlo in data 1 giugno 2021, il suo diritto si prescriverà in data 1 agosto 2021 (la prescrizione riprende il corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione, andando ad aggiungere 30 giorni al termine del periodo di prescrizione annuale che abbiamo visto essere al 1 luglio 2021).

Per il committente si pone evidentemente un problema laddove la prima lettera di reclamo venga inoltrata al vettore poco prima del decorso del compimento della prescrizione e il vettore risponda sollecitamente rigettando il reclamo, per cui il residuo termine di prescrizione ben difficilmente permetterà l’invio di una nuova comunicazione interruttiva ovvero l’instaurazione di un procedimento giudiziario.

Esempio n.4): Nel caso citato ad Esempio 1), in caso di sottrazione della merce affidata al vettore avvenuta in data 1 luglio 2020, se l’avente diritto trasmette al vettore il reclamo in data 30 giugno 2021 e in pari data il vettore provvede a rigettarlo, il diritto del committente si prescriverà in data 2 luglio 2021 (perché alla data del termine di prescrizione dell’1 luglio si va ad aggiungere solo il giorno di sospensione del 30 giugno).

Al contrario, per il vettore sorge il problema laddove gli venga inoltrata la prima lettera di reclamo e lo stesso NON risponda sollecitamente rigettando il reclamo, concedendo al mittente il tempo per inviare idonea comunicazione interruttiva ovvero per instaurazione di un procedimento giudiziario senza che possa spirare il termine prescrizionale.

Si tratta di eventi più frequenti di quanto si pensi, tanto che la nostra giurisprudenza se ne è più volte dovuta interessare.

I Tribunali, servendosi di quanto disposto al n. 3 dell’art 32 CMR, ove la Convenzione precisa che “… la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito” e che “lo stesso vale per l’interruzione della prescrizione”, hanno interpretato i meccanismi di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione nel senso che “L’art. 32  della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 […] stabilisce che la prescrizione annuale -o triennale- dei diritti derivanti dal contratto di trasporto resta sospesa nel periodo compreso fra l’inoltro al trasportatore di un reclamo avente natura di diffida ad adempiere ed il rigetto del medesimo da parte del destinatario; poiché, però, questa norma rinvia alla legge dello stato, il cui giudice è competente a decidere la controversia, per quanto riguarda la disciplina sia della sospensione che della interruzione di detta prescrizione ed esclude, altresì, espressamente la sola efficacia sospensiva dei reclami successivi al primo, deve ritenersi che il cennato reclamo produca effetti non soltanto sospensivi, ma anche interruttivi della prescrizione medesima” (cfr. sent. Trib. di Milano).

In pratica, il Tribunale meneghino attribuisce efficacia interruttiva al “primo” reclamo inviato al vettore.

Non si può ignorare, d’altra parte, che tale indulgente interpretazione si scontra con altre decisioni della Suprema Corte, decisamente di segno opposto e piuttosto ondivaghe.

Con una prima decisione del 2002, ad esempio, la Corte non riconosce alcun effetto interruttivo della prescrizione alla “seconda” richiesta di risarcimento già respinta dal vettore per iscritto.

Nel 2005 interviene nuovamente la Suprema Corte con una decisione di senso opposto rispetto alla precedente, ove si afferma che se la “seconda” richiesta risarcitoria presenta i requisiti della messa in mora conserva l’effetto interruttivo del termine di prescrizione anche laddove il vettore abbia già respinto il reclamo per iscritto.

Da pochi giorni, la medesima Corte ha stabilito che “dal coordinamento tra il secondo e il terzo comma dell’art.32 cit. si desume che il reclamo scritto per perdita, o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l’effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l’onere di respingerlo per iscritto affinchè il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l’effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del Giudice adito, producendo, conseguentemente, l’effetto di interrompere la prescrizione)”, con ciò confermando l’effetto sospensivo del “primo” reclamo e attribuendo l’effetto interruttivo al “secondo” reclamo che presenti le caratteristiche previste dalla legge.

Da questo breve excursus emerge con evidenza la netta dicotomia nell’interpretare e applicare l’articolo 32 della Convenzione.

Ciò impone un’attentissima prudenza nella gestione del termine di prescrizione dettato dalla convenzione cosicchè è sempre consigliabile per il committente agire in giudizio volto a ottenere il risarcimento del danno prima del decorso del termine annuale e per il vettore che ha ricevuto il reclamo respingerlo con la dovuta formula e per iscritto affinchè il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.