La diffusione del Covid-19 ha dato inizio ad una vera e propria emergenza economica e finanziaria globale ed, invero, il numero delle aziende in difficoltà aumenta di giorno in giorno e con essa l’impossibilità per le stesse non solo di saldare i propri debiti ma, altresì, di riscuotere a loro volta i propri crediti.
Vi sarà capitato, infatti, in seguito all’adozione da parte del Governo di misure sempre più restrittive, di ricevere dai Vs. clienti e-mail, missive, telefonate con le quali vi comunicavano, magari anche solo strumentalmente, la momentanea o la totale impossibilità di provvedere al pagamento di quanto dovuto nei termini pattuiti.
Insomma, la crisi economica globale ha innescato il cd. “effetto domino”.
Le motivazioni utilizzate sono diverse, più o meno reali (difficoltà nel mantenere la continuità aziendale, ostacoli nell’approvvigionamento di risorse e beni necessaria alla produzione o alla prestazione di servizi, difficoltà nell’incassare i propri crediti etc.) ma hanno tutte in comune l’attuale situazione.
L’incertezza del momento impone, quindi, alle aziende di ricalibrare velocemente i processi e gli strumenti di credit management, al fine di mitigare il più possibile il rischio del mancato pagamento.
Diventa, quindi, fondamentale individuare correttamente le casistiche e, conseguentemente, le soluzioni più efficaci per gestire e tutelare i propri crediti, quanto mai necessari e vitali specie in questo momento difficile.
Prima di tutto, occorrerà verificare – laddove vi sia un contratto – se lo stesso provveda a disciplinare espressamente il caso dell’emergenza sanitaria o, comunque, gli eventi straordinari ed eccezionali al fine di stabilire se ed entro quali limiti ciò configuri la cosiddetta forza maggiore o l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, cioè quegli istituti che escluderebbero la responsabilità della parte inadempiente.
Con riguardo ai provvedimenti dell’Autorità che impediscono l’adempimento, sussiste la forza maggiore (che esonera il debitore dalla responsabilità per l’inadempimento) se e solo se il provvedimento sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile a una delle parti.
Occorrerà, quindi, interpretare correttamente e stabilire se la fattispecie concreta rientri o meno in tali ipotesi.
Se nel contratto stipulato con il debitore non sono previste clausole ad hoc che disciplinano espressamente il caso dell’emergenza sanitaria o, comunque, eventi straordinari ed eccezionali sarà necessario fare riferimento alle norme generali del codice civile e, in particolare, agli artt. 1218 (responsabilità del debitore), 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) ed, infine, all’art. 1467 c.c. (contratto a prestazioni corrispettive).
In altre parole, le comunicazioni ricevute dai debitori in merito alla difficoltà o impossibilità di far fronte regolarmente ai pagamenti dovranno essere esaminate alla luce dei seguenti istituti:
- Impossibilità sopravvenuta
- Eccessiva onerosità sopravvenuta
Impossibilità sopravvenuta
Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ. l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. Se poi l’impossibilità è solo temporanea, nelle more della stessa, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento e, quindi, non potranno essergli addebitati gli interessi moratori ex D.lgs 231/2002, le penali ed ogni ulteriore risarcimento.
Eccessiva onerosità sopravvenuta
L’eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinata dall’art. 1467 cod. civ., non impedisce la prestazione ma la rende semplicemente più onerosa e proprio per tale motivo il nostro ordinamento concede al debitore la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.
Affinchè possa configurarsi tale rimedio è necessario l’intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, nonché la riconducibilità dell’eccessiva onerosità a «eventi straordinari ed imprevedibili» che, pertanto, non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.
Infine, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è applicabile solamente nei contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita.
La forza maggiore, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, se invocate, potrebbero permettere al debitore di andare esente da responsabilità per l’inadempimento se e solo se le medesime circostanze siano direttamente e immediatamente causate dai provvedimenti adottati dal Governo e solamente qualora venga fornita la prova di tali circostanze.
In altre parole, non potranno essere giustificati generici richiami alla situazione di emergenza legata alla diffusione del virus e alle conseguenti difficoltà economiche che ne derivano.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’inadempimento sia solo indirettamente ricollegabile ai provvedimenti adottati dalle Autorità, le sopra citate esimenti non potranno per alcuna ragione essere invocate dal debitore al fine di giustificare il proprio inadempimento.
Allo stesso modo, l’inadempimento del debitore non potrà mai essere giustificato qualora abbia ad oggetto crediti sorti in data antecedente rispetto alla situazione di emergenza sanitaria. Pertanto, le fatture già scadute al momento della emanazione dei decreti e delle ordinanze dell’Autorità, dovranno essere corrisposte e nulla osta all’avvio delle ordinarie procedure giudiziali volte al recupero del credito come ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.
A questo punto occorre analizzare quelli che possono essere gli strumenti più efficaci per recuperare agevolmente i propri crediti.
Lo strumento negoziale preferibile rimane l’accordo scritto con il debitore in quanto permette al creditore:
- Disciplinare per iscritto ogni aspetto dell’accordo. Si pensi alla previsione di precise tempistiche di pagamento, di clausole risolutive espresse, di ipotesi di decadenza dal beneficio del termine concesso etc.;
- Riduzione del rischio di contestazioni strumentali;
- Ottenere un documento scritto a dimostrazione del proprio credito che faciliterebbe l’onere della prova gravante sul creditore nel caso in cui l’accordo non dovesse essere rispettato e si dovesse procedere con il recupero giudiziale;
- Ottenere un riconoscimento di debito che permetterebbe al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qualora non dovesse essere rispettato l’accordo.
Lo strumento giudiziale più efficace, invece, per il recupero di un credito è senza dubbio rappresentato dal ricorso per Decreto Ingiuntivo con il quale il Giudice – valutata sommariamente l’esistenza dello stesso – ingiunge al debitore il pagamento di una somma di denaro.
L’iter della procedura è più veloce e snello (normalmente i Tribunali meglio organizzati emettono un decreto ingiuntivo nell’arco di 10/15 giorni) rispetto i procedimenti ordinari e consente in termini brevi di conseguire un titolo esecutivo, cui segue l’esecuzione forzata, ovvero il pignoramento dei beni del debitore.
Uno strumento sicuramente efficace in tutte quelle ipotesi in cui i debitori giustifichino il proprio inadempimento adducendo in maniera pretestuosa e ingiustificata le difficoltà finanziarie derivanti dall’emergenza sanitaria pur di non provvedere al pagamento di crediti sorti in data antecedente all’attuale situazione.
Peraltro, nonostante l’attuale sospensione dell’attività processuale, ci si aspetta una tempistica di emissione dei decreti ingiuntivi piuttosto rapida, essendo gli stessi ormai emessi in massima parte in via telematica.
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In conclusione, occorre quindi prepararsi a fronteggiare un nuovo periodo di insolvenza dei clienti e, in generale, di crisi economica e finanziaria. In questa prospettiva, quindi, diventa fondamentale una gestione corretta delle – numerose – richieste di sospensione e/o dilazione dei pagamenti mediante il ricorso allo strumento del decreto ingiuntivo o all’adozione di strumenti negoziali sulla base della diversa natura di ciascun credito.
Lo Studio rimane come sempre a disposizione per qualsiasi approfondimento o chiarimento dovesse rendersi necessario.