Il Decreto Dirigenziale n. 447 del 5 maggio 2016, modificando la Convenzione Internazionale SOLAS (Salvaguardia delle vite in mare), ha approvato le linee guida applicative per la corretta determinazione della “massa lorda verificata del contenitore”, in base alle quali è richiesta l’obbligatoria verifica del peso del container, quale condizione necessaria per il caricamento su nave per l’esportazione delle merci, a far data dal 1 luglio 2016.
Le principali novità riguardano infatti le informazioni sul carico e, in particolare, quelle che devono essere fornite dallo shipper prima dell’imbarco di ogni singolo contenitore a bordo delle navi impiegate in viaggi internazionali.
Queste linee guida hanno di fatto lo scopo di definire chiaramente i metodi per la determinazione e la certificazione della massa lorda verificata del container nonché l’individuazione degli strumenti regolamentari di pesatura ed i requisiti per la certificazione dello spedizioniere.
Quest’ultimo per la corretta determinazione della massa lorda ha la possibilità di optare tra due metodi: procedere alla pesatura utilizzando apparecchi idonei dopo il confezionamento del contenitore o, diversamente, sommare il peso dei singoli colli con il contenuto del container, determinandone la tara.
Appare indispensabile precisare che entrambi i procedimenti sopra indicati escludono espressamente l’utilizzo del sistema della stima del peso, in quanto sullo spedizioniere – o una terza parte in accordo con il soggetto obbligato – grava la responsabilità di svolgere le indicate operazioni di pesatura, attraverso l’utilizzo di un’apparecchiatura in grado di soddisfare i requisiti di certificazione e di taratura richiesti dalle norme.
Quando questa operazione viene affidata ad un terzo, espressamente nominato ed identificato, questo è tenuto a verificare l’accuratezza del calcolo del peso per conto dello spedizioniere.
Le informazioni devono poi essere espressamente indicate nella polizza di carico del vettore marittimo, appositamente sottoscritta dalla persona autorizzata dallo spedizioniere o da quest’ultimo e presentata al comandante o ad un suo rappresentante. Per quanto riguarda invece la posizione del trasportatore, occorre precisare che può far affidamento sul peso segnalato dal soggetto obbligato, in quanto in capo al trasportatore non è previsto alcun obbligo di verifica.
Le nuove previsioni specificano inoltre che, in sede di controlli e di verifiche effettuati dopo la pesatura, è ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della massa lorda verificata (VGM).
Con l’introduzione dell’obbligo dello spedizioniere di fornire dati certi sul peso dei contenitori trasportati sulle tratte marittime internazionali, è perseguito quindi il fine di prevenire i numerosi incidenti che coinvolgono le navi adibite al trasporto merci, regolamentando una situazione potenzialmente pericolosa con regole chiare ed univoche.