Come noto, nell’ambito del settore dei trasporti, il vettore cui sia stato commissionato un trasporto decide di avvalersi – per ragioni essenzialmente organizzative e/o logistiche – di ulteriori vettori, dando così vita ad un rapporto di sub-vezione.

Detta situazione, se da un lato ha indubbi vantaggi pratici (che sono essenzialmente alla base della sua diffusione nella pratica) dall’altro può astrattamente ingenerare problematiche per il caso in cui il sub-vettore non riceva dal vettore i compensi per il trasporto eseguito in sub-vezione: problematiche la cui iniquità aumenta a dismisura laddove, allo stesso tempo, quello stesso vettore abbia ricevuto dal committente il compenso per il trasporto in realtà materialmente eseguito dal sub-vettore.

Le specificità e problematiche di cui sopra sembrano essere state tenute in debita considerazione dal legislatore che è intervenuto a più riprese sulla normativa di settore; in particolare modificando (o più spesso novando) il d.lgs. 21.11.2005 n. 286 che, come noto, unitamente alle norme di cui al Titolo III, Capo VIII, artt. 1678 – 1702 c.c. ed al d.lgs. 395/2000, rappresenta la principale fonte normativa in materia.

In particolare, con il D.L. 06.07.2010 n. 10 è stato infatti introdotto nell’ambito dello stesso d.lgs. 286/2005 il nuovo art. 7-ter, rubricato “Disposizioni in materia di azione diretta”, che ha introdotto il diritto per cui il sub-vettore “il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza del contratto stipulato con un precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.

Con l’art. 7-ter del d.lgs. 286/2005 è stata quindi introdotta una responsabilità solidale ex lege di tutti i vettori e del committente a garanzia del sub-vettore.

La ratio di tale disposizione è quella sottostante ad ogni obbligazione solidale passiva, ovvero quella di rafforzare la posizione del creditore, consentendogli di agire per l’adempimento dell’intero nei confronti di uno qualsiasi dei più coobbligati. In forza dell’art. 7-ter, infatti, il sub-vettore creditore avrà facoltà di scegliere a quale dei debitori in solido rivolgere la propria domanda di adempimento, potendo in particolare rivolgerla a tutti i soggetti della filiera in solido tra loro (litisconsorzio facoltativo) o solo ad uno o ad alcuni di essi. Fermo restando, naturalmente, il diritto di rivalsa del debitore che abbia pagato nei confronti degli ulteriori obbligati in solido, in linea con il più generale schema delle obbligazioni solidali previste dal codice civile.

Da quanto detto (e dal tenore della norma), unico soggetto nei confronti del quale al sub-vettore è inibita qualsiasi azioni è quindi il solo destinatario della spedizione, qualora lo stesso sia rimasto estraneo alla pattuizione; mentre per il resto, come detto, il sub-vettore potrà agire nei confronti di tutti i soggetti “a ritroso” della filiera del trasporto.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente processuali il sub-vettore creditore potrà agire ex art. 7-ter d.lgs. 286/2005 sia con un procedimento ordinario (e quindi con un atto di citazione) sia in via monitoria (ricorso per decreto ingiuntivo); ma anche con il procedimento ex art. 702 bis ss. c.p.c. e, laddove ne sussistano i presupposti in termini di fumus boni iuris e – soprattutto – di periculum in mora, in via cautelare.

Dal punto di vista probatorio, invece, l’azione avrà ragionevoli margini di fruttuosità laddove il creditore agisca tempestivamente e documenti puntualmente l’attività eseguita; e sotto questo profilo diventa particolarmente rilevante se non addirittura necessaria la produzione in giudizio del contratto di trasporto, degli ordini di trasporto, delle fatture emesse per il pagamento delle prestazioni e dei documenti di trasporto (DDT e/o CMR) sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario attestanti la struttura della filiera del trasporto.

Come visto, quindi, l’azione diretta ex art. 7-ter ha l’indubbio vantaggio di rafforzare la tutela in favore del sub-vettore/creditore, ampliando il ventaglio dei soggetti nei confronti dei quali lo stesso potrà agire per ottenere il pagamento di quanto dovutogli ed – invece – non corrispostogli dalla propria controparte contrattuale: ossia il vettore.

A fronte di questo ampliamento di tutele in favore del sub-vettore, aumentano correlativamente i rischi per il committente o comunque per il debitore in solido ex art. 7-ter d.lgs. 286/2005. Rischi che si sostanziano essenzialmente:

  • da un lato, nella eventualità di dover effettuare un doppio pagamento, che si può verificare allorquando il committente abbia pagato il vettore, il quale tuttavia non abbia pagato il sub-vettore che, quindi, agisca ex art. 7-ter d.lgs. 286/2005 con conseguente necessità di effettuare un ulteriore pagamento;
  • dall’altro lato, nella difficoltà e, eventualmente, impossibilità di recuperare dal vettore inadempiente le somme pagate al sub-vettore dallo stesso committente che sia stato convenuto ex art. 7-ter d.lgs. 286/2005.

Proprio in considerazione di tali criticità, è quindi quanto mai opportuno che il committente di un servizio di trasporto adotti ogni opportuna cautela, per quanto possibile.

Utile, dal punto di vista concreto, purchè non risolutivo, potrebbe quindi rivelarsi l’inserimento di clausole che vietino la sub-vezione nella contrattualistica del committente che sia (o possa essere) conoscibile all’eventuale sub-vettore “ingaggiato” illegittimamente dal vettore (come ad esempio sulle lettere di vettura/DDT o sugli altri documenti accompagnatori delle merci). In questo modo, oltre che dalle conseguenze comunque derivanti per il vettore per il caso di illegittimo ricorso alla sub-vezione (come per esempio la possibilità per il committente di risolvere per inadempimento il contratto ex art. 6-ter co. 2 d.lgs. 286/2005), il rischio per il committente sarebbe limitato dalla consapevolezza dell’eventuale sub-vettore dell’illegittimità della sub-vezione in questione. Circostanza, questa, che potrebbe indurre il sub-vettore a non accettare l’incarico o a tutelarsi maggiormente nei confronti del vettore, consapevole del fatto di non poter agire nei confronti del committente con la stessa “facilità” che gli sarebbe concessa in caso di regolare sub-vezione.

Laddove invece committente e vettore si accordino per l’utilizzo della sub-vezione, il committente potrà tentare di tutelarsi, prevedendo nel contratto alcune cautele, tra cui, le principali possono essere indicate:

  • nell’obbligare il vettore a comunicarne il nominativo e a trasmettere l’attestazione di regolarità contributiva propria e del sub-vettore, nonché prova di avere regolarmente saldato i soggetti a valle della filiera;
  • nell’ottenere dal vettore una fideiussione o altra forma equivalente a copertura delle somme che potrebbero essere rivendicate dal sub-vettore in caso di mancato suo pagamento da parte del vettore stesso;
  • nell’ottenere prova dal vettore di avvenuto pagamento dei propri sub-vettori;
  • nell’ottenere una dichiarazione periodica del sub-vettore che attesti l’avvenuto ed integrale pagamento dei suoi corrispettivi da parte del vettore, con rinuncia a ulteriori pretese;
  • nell’inserimento nella contrattualistica di clausole di manleva – con contestuale compensazione – da parte del vettore per possibili rivendicazioni dei sub-vettori.

Soluzioni, queste, che nella pratica risultano, talvolta, difficilmente percorribili ma che possono rappresentare, in fase di trattativa contrattuale, elementi su cui il committente possa insistere ai fini di una sua maggior tutela.

A chiusura della presente disamina, un elemento di particolare interesse po’ essere quello relativo all’ipotesi in cui uno dei soggetti obbligato solidalmente in forza dell’art. 7-ter d.lgs. 286/2005 sia stato ammesso ad una procedura concorsuale.

Allo stato attuale la giurisprudenza non si è ancora assestata su un indirizzo univoco ma è bensì divisa in merito alla possibilità di agire in via diretta ex art. 7-ter nei confronti del committente in bonis laddove il vettore (quello che ha commissionato il trasporto in sub-vezione) sia stato ammesso al concordato preventivo o dichiarato fallito (et similia).

Un primo (e più risalente) orientamento, sembrerebbe escludere tale possibilità e limitare l’esperibilità dell’azione diretta ai soli casi in cui gli obbligati in solido siano tutti in bonis: “per il caso di fallimento di una delle parti contrattuali devono trovare applicazioni le norme speciali di cui alla legge fallimentare volte a tutelare la par condicio creditorum principio che risulterebbe violato qualora l’autotrasportatore potesse ottenere, in virtù di un azione monitoria intentata ai sensi di detta disposizione nei confronti del committente, di essere, alterando la consistenza dell’attivo fallimentare, pagato direttamente da questi, a sua volta debitore nei confronti del vettore, nel frattempo fallito, che aveva incaricato il sub vettore di eseguire quel particolare trasporto” (v. Trib. Torino 5766/2015).

Pronunce più recenti sembrano tuttavia di indirizzo opposto, legittimando l’esperibilità dell’azione diretta ex art. 7-ter anche nei casi i cui il primo vettore sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale. Tra queste meritano in particolare di essere segnalate:

  • l’ordinanza 7 luglio 2018 del Tribunale di Bologna, per cui: “la finalità dell’art. 7-ter è quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore, sottraendolo al rischio dell’insolvenza del primo vettore, insolvenza che si manifesta anche e soprattutto nei casi di sottoposizione a procedura concorsuale; conseguentemente, deve ritenersi sussistente una precisa e consapevole scelta del legislatore, che non risulta derogabile per via interpretativa. b) L’art. 7-ter prevede un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore, il quale può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un’azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale, il che consentirebbe di non ravvisare una violazione del principio della par condicio creditorum”;
  • l’ordinanza n. 3739/2018 del tribunale di Treviso, con cui si è affermato che: “l’art. 7-ter prevede un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore, che può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, con un’azione autonoma che va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale, il che consente di non ravvisare una violazione del principio della par condicio creditorum. La finalità dell’art. 7 ter è, difatti, quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore sottraendolo al rischio dell’insolvenza del primo vettore e della tutela sarebbe evidentemente vanificata se si aderisse alla tesi patrocinata dall’opponente”;
  • la sentenza 10.01.2019 n. 71 del Tribunale di Bologna, per cui: “la disposizione dell’art. 7-ter del d.lgs. 286/2005 non prevede alcuna eccezione a tale regime di solidarietà passiva; in particolare, nulla è previsto per il caso in cui il vettore principale sia sottoposto a procedura concorsuale. E, allora, deve ritenersi che anche in tale caso al sub-vettore sia concessa la possibilità di agire per l’adempimento nei confronti del committente. La dichiarazione di fallimento del vettore principale determina, infatti, l’impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari «sui beni compresi nel fallimento» (cfr. art. 51 L.F.), nonché di accertare autonomamente i crediti (52 L.F.); analogamente, dalla pubblicazione nel registro imprese del ricorso per l’ammissione a concordato preventivo – caso che in tale sede interessa – i creditori non possono esercitare azioni «sul patrimonio del debitore» (cfr. art. 168, co. 1 L.F.). Nulla vieta, invece, che il creditore possa agire nei confronti del coobbligato solidale in bonis. Questo perché sussiste autonomia tra le azioni che il creditore può proporre nei confronti dei più condebitori in solido: autonomia che opera anche nel caso di fallimento (o, a maggior ragione, di accesso al concordato preventivo) di uno dei debitori solidali; con la conseguenza che il debitore può comunque rivolgere la propria domanda di adempimento nei confronti del debitore in bonis (cfr., sul punto, Cass. 2902/2016, che richiama Cass. 14468/2005 e Cass. 4464/2011)” e quindi “soltanto nel caso in cui il sub-vettore intenda agire per l’adempimento del proprio credito nei confronti del vettore principale sottoposto a concordato preventivo, egli dovrà sottostare alla particolare disciplina dettata dalla legge fallimentare. Potrà, invece, agire liberamente ai sensi dell’articolo 7 ter del d.lgs. 286/2005 – senza incontrare i limiti imposti dall’art. 168 L.F. (ma nemmeno quelli degli artt. 51 e 52 L.F.) – nei confronti del committente, coobbligato solidale sul cui patrimonio non insiste alcuna procedura concorsuale. Si tratta, peraltro, di un fenomeno non sconosciuto al diritto fallimentare. Nel caso di debitore fallito, se vi è un fideiussore, il creditore non può agire contro il fallito; nulla però vieta al creditore di agire contro il fideiussore, se in bonis. E’ fenomeno, anzi, ricorrente nelle situazioni di società di capitali fallita; rispetto alla quale i soci (ancora in bonis) avevano dato fideiussione, così rendendosi debitori solidali ex articolo 1944, comma primo, c.c.; in tali casi, tutt’altro che inusuali nella pratica, ben si può agire contro il fideiussore, debitore solidale. Co.ì, all’evidenza, è anche in questo caso”.

Quest’ultimo indirizzo, di cui le pronunce richiamate rappresentano soltanto un esempio, parrebbe in effetti più aderente alla ratio della norma. Perché se detta ratio è da individuarsi nel rafforzamento della posizione del sub-vettore, consentendogli di agire anche nei confronti del committente, e in via diretta, una limitazione di tale possibilità ai soli casi in cui il vettore principale sia (ancora) in bonis, risulterebbe priva di giustificazione e contraddittoria rispetto alla ratio della norma stessa.

Ritenere inammissibile l’azione diretta nei confronti del committente laddove il vettore principale non sia più in bonis, infatti, si risolverebbe in una elusione della disposizione speciale dettata dall’art. 7-ter del d.lgs. 286/2005. Elusione difficilmente compatibile con la scelta del legislatore di che è deliberatamente quella di offrire tutela al sub-vettore; e, più in generale, dell’autotrasporto (o, per meglio dire, del piccolo autotrasporto), posto che i soggetti che più frequentemente prestano le attività in sub-vezione sono soggetti che, pur imprenditori, sono soggetti deboli nel mercato.

 

Quella dell’azione diretta ex art. 7-ter d.lgs. 286/2005 – e della correlativa responsabilità solidale di committente e vettori – è quindi certamente una delle tematiche di maggior attualità nel settore; come peraltro attestato dal progressivo aumento del ricorso a tale azione e dei contenziosi derivanti, che spesso coinvolgono tutti i soggetti della filiera.

 

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