Due recenti sentenze di Cassazione Sez. Civile Lavoro – la n.267 del 09.01.2019 e la n.3899 del 11.02.2019 – tornano sul tema della codatorialità e dei suoi effetti sul rapporto di lavoro e, in particolare, sul licenziamento.

La sentenza n.267, nel confermare l’illegittimità di un licenziamento di un lavoratore che aveva contestato l’imputabilità del rapporto di lavoro a più società facenti parte di un gruppo di imprese, ricorda come l’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere sussistente una codatorialità – ovvero l’imputabilità di un rapporto di lavoro a più soggetti distinti – non solo in presenza di “frammentazioni fraudolente” finalizzate ad eludere la normativa, ma anche nell’ambito di gruppi societari genuini.

Nel richiamare la nozione di “direzione e coordinamento” di società all’interno di un gruppo di imprese introdotta dall’art. 2947 c.c., precisando che tale direzione e coordinamento “può evolversi in forme molteplici che possono riflettere una ingerenza talmente pervasiva da annullare l’autonomia organizzativa delle singole società operative”, la sentenza avvalora la tesi per la quale la sussistenza di una codatorialità è configurabile, proprio quando il gruppo è fortemente integrato, pur in presenza di un lecito e genuino gruppo di imprese.

Il requisito fondamentale per accertare la codatorialità – quindi l’unicità del rapporto di lavoro – risiede nell’utilizzazione promiscua dell’attività lavorativa ed infatti “La codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonchè la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all’effettivo utilizzatore della prestazione”.

La seconda sentenza aggiunge un ulteriore elemento e ribadisce la centralità, nell’accertamento di una situazione di codatorialità, dell’espletamento della prestazione lavorativa nell’interesse di distinte società ed indipendentemente dal fatto che queste facciano parte di un gruppo societario.

Nel caso di specie, la prova dell’esistenza o meno di un gruppo societario – ovvero di un’unica struttura societaria e di un stretta integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese – è ritenuta irrilevante, laddove “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro”.

Le conseguenze dell’accertamento della codatorialità porta a ritenere solidalmente responsabili delle obbligazioni contrattuali che scaturiscono dal rapporto di lavoro tutti i soggetti che fruiscono della prestazione lavorativa.

In tema di licenziamento ciò si traduce – come nei due casi di specie – in un accertamento di illegittimità del recesso laddove questo risulta fondato su ragioni attinenti e riferibili solo ad una delle società (il formale datore di lavoro) e non anche sulle altre coinvolte dalla codatorialità.

 

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