Con la sentenza n.18168/2016, la prima Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata, per la prima volta in Italia, sull’importante e dibattuta questione relativa alla responsabilità dei membri dell’Organismo di Vigilanza in materia antinfortunistica.
I fatti riguardano un incidente, avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone, che causava una grave invalidità ad un operaio, a causa del distacco di due tubi dal carico che una gru stava sollevando.
Il processo veniva instaurato, a diverso titolo, nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza della Fincantieri Cantieri Navali SpA. con l’imputazione ai componenti di quest’ultimo, ex art. 437 cod.pen., “di avere omesso di segnalare al consiglio di amministrazione e ai direttori generali e di non aver preteso che si ponesse rimedio ad una serie di carenze in tema di prevenzione dagli infortuni che venivano segnalati nei report in tema di sicurezza all’interno del cantiere, i quali ripetevano da tempo la mancanza di impianti, apparecchi e segnali, ma che l’Organismo di Vigilanza avrebbe recepito passivamente, senza segnalare alcunché al datore di lavoro, e, al contempo, non approfondendo gli aspetti di gestione delle attrezzature di lavoro e l’utilizzo di apposti accessori quali baie o ceste”.
La sentenza del GUP dichiarava il non luogo a procedere escludendo la sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto contestato rilevando che il reato de quo nella sua forma omissiva poteva essere commesso soltanto da soggetti gravati da uno specifico obbligo di predisporre le cautele omesse, che non incombeva sui membri dell’Organismo di Vigilanza, trattandosi di scelte di politica aziendale ed incombenze validamente delegate ai responsabili delle singole unità produttive.
La Suprema Corte, previo inquadramento della reale natura dell’ODV quale “organo, di istituzione facoltativa, preposto alla valutazione dell’architettura astratta di presidi e controlli e non anche alla vigilanza puntuale e quotidiana delle modalità di svolgimento delle attività”, aggiunge ulteriori importanti precisazioni in punto di titolarità di poteri impeditivi in capo all’ODV dalla cui assenza non potrebbe derivare alcuna responsabilità penale.
La decisione della Cassazione, che conferma l’assoluzione, sancisce la presenza di poteri impeditivi dell’ODV qualificandoli come indiretti, poiché laddove l’ODV segnala l’azienda può procedere con l’impedimento diretto. Quindi, le funzioni affidate all’ODV sono, proprio, quelle di prevenzione ed impedimento indiretto dei reati, obiettivo da perseguire con l’attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione.
In altre parole le segnalazioni che l’Organismo è obbligato ad inviare all’organismo dirigente aziendale in caso di in osservanza del modello organizzativo sono idonee e finalizzate proprio a prevenire i reati.
Tuttavia, secondo la Cassazione, nel caso di specie non è possibile configurare una responsabilità né in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza basata sul non aver loro portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze che avrebbero afflitto i cantieri navali né sui membri del Consiglio d’Amministrazione perché, in mancanza di informazioni, sarebbe stato ben difficile per questi ultimi adottare le cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto.
Partendo da tale assunto la Suprema Corte ha, pertanto, escluso la responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per non aver portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in quanto sarebbe difficile ipotizzare una responsabilità in capo ai componenti dell’ODV per non aver adottato le cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto nel caso oggetto del suo esame.
In questo modo la Suprema Corte ha aderito alla dottrina prevalente che esclude la configurabilità di un obbligo giuridico di impedire il reato altrui da parte dell’ODV, quale organo preposto alla valutazione dell’architettura astratta dei presidi e dei controlli adottati dalla Società in maniera diretta aprendo tuttavia alla configurabilità di un potere impeditivo indiretto vera novità della pronuncia.