Si segnala un interessante spunto pervenuto da una recente sentenza resa nell’ambito di un giudizio patrocinato da Margiotta & Partners.
Con la sentenza n.1054/2017, la seconda sezione civile del Tribunale di Mantova ha respinto la domanda risarcitoria avanzata da una società nei confronti vettore dalla stessa incaricato di eseguire un trasporto internazionale di merce a titolo di responsabilità contrattuale e aquiliana in ordine alla perdita/sparizione del carico.
La controversia traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal vettore per il pagamento di diverse prestazioni di trasporto internazionale su strada effettuate per conto dell’opponente ed aventi ad oggetto riso da consegnarsi ad un cliente con sede in Londra.
Sosteneva l’opponente che il vettore, anziché attenersi alle istruzioni che gli erano state impartite, aveva consegnato la merce, relativa ad una delle tre spedizioni commissionate, in luogo diverso senza darne preventivo avviso, merce che, successivamente, era stata sottratta da ignoti con conseguente deduzione di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale per la perdita dei beni in capo al vettore inadempiente per carenza della dovuta diligenza.
Il trasportatore si costituiva in giudizio evidenziando la tempestiva comunicazione fornita all’opponente di un cambio di indirizzo della destinataria, a cui era seguita la conferma da parte della stessa con accettazione altresì del supplemento di prezzo dovuto per il cambio destinazione e la sosta del mezzo, e concludeva che alcuna colpa o grave negligenza tantomeno di natura extracontrattuale potesse imputarsi alla propria condotta.
In punto di diritto il Giudice acclarava in sede testimoniale la corretta riconsegna della merce presso il deposito indicato da parte opponente per due delle tre spedizioni commissionate e l’intervenuto cambio di destinazione della terza spedizione, approvato espressamente dalla committente che aveva addirittura pagato un supplemento.
Per ciò che concerne la domanda risarcitoria svolta dalla committente a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per perdita della merce trasportata, il Giudice concludeva per l’insussistenza di entrambe sulla scorta delle seguenti valutazioni.
– Non sussiste responsabilità contrattuale non costituendo il danno lamentato da parte opponente un danno prevedibile, né tantomeno essendo stata data prova in giudizio del dolo o colpa grave in capo al vettore. E’ emerso, infatti, in corso di causa, che la committente sia stata vittima di una truffa che ha dato origine alla sottrazione della merce consegnata dall’operatore il quale, evidentemente, pur con l’utilizzo della normale diligenza richiesta, non aveva alcuna possibilità di scoprire l’artificio doloso dei terzi ed evitare la sottrazione di merce depositata in un luogo sì differente da quello inizialmente indicatogli, ma corrispondente a quello utilizzato per le due spedizioni immediatamente precedenti.
– Parimenti non può sussistere responsabilità aquiliana o extracontrattuale che risulta configurabile solo qualora siano dedotti ed individuati specifici fatti e comportamenti che abbiano valenza autonoma rispetto ai diritti derivanti dal contratto. E nel caso di specie non si è neppure presa in considerazione l’ipotesi di un concorso del trasportatore nella sottrazione furtiva della merce affidatagli, né sono stati individuati specifici aspetti, diversi dall’inadempimento contrattuale, idonei ad integrare una sua condotta lesiva dei diritti dell’attrice al di fuori dal rapporto obbligatorio.
La domanda risarcitoria, pertanto è stata integralmente rigettata.
La sentenza in commento presenta profili di indubbio interesse in quanto conferma l’asserto ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza in forza del quale il committente, nel corso dell’esecuzione del contratto di trasporto, può legittimamente modificare le disposizioni già impartite al vettore cui ha offerto il mandato attraverso il c.d. “contrordine” senza che questo sia soggetto ad una forma determinata e che tale impartizione non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.
Oltre a ciò evidenzia che, in ogni caso, non costituisce onere del vettore “giudicare” le scelte del proprio committente addirittura opponendosi alle stesse poiché, all’atto del ricevimento della merce, il vettore deve limitarsi esclusivamente a verificare l’esattezza delle indicazioni della lettera di vettura riguardanti il numero dei colli, i contrassegni e i numeri e lo stato apparente della merce e del suo imballaggio.
Sulla scorta di ciò il Giudice fa proprio l’assunto che il vettore è esonerato da responsabilità se la perdita, l’avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, escludendo la sussistenza di entrambi i profili di responsabilità in quanto il trasportatore non è in alcun modo tenuto ad effettuare attività di “investigazione” rispetto agli ordini ricevuti, essendo obbligato ad attenersi puntualmente alle istruzioni dell’avente diritto, senza poter sindacare sull’opportunità delle stesse.
Il giudicante, precisando che può considerarsi prevedibile solo il danno il cui probabile verificarsi, in rapporto alle circostanze in cui si trovava il soggetto, poteva essere previsto da un soggetto di normale diligenza, esclude che nel caso di specie il vettore potesse prevedere la sottrazione della merce con conseguente mancanza di qualsivoglia responsabilità sia contrattuale che, a fortiori, extracontrattuale.
Per chiunque volesse approfondire il tema, o necessitasse di informazioni aggiuntive, Margiotta & Partners è a disposizione all’indirizzo mail segreteria@margiottalegal.it