Di ieri, 4 luglio 2017, il comunicato stampa che ha confermato anche per l’anno 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative previste a favore degli autotrasportatori nell’anno 2016.
Per quanto riguarda la deduzione forfettaria per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir), per il periodo d’imposta 2016, è ribadito l’importo di Euro 51 per ogni trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede la Società (autotrasporto merci per conto di terzi).
La deduzione spetta ugualmente per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, ma in misura ridotta, pari al 35% dell’importo (51 Euro) spettante per quelli extracomunali.
È confermata la stessa misura dell’anno scorso, per quanto concerne il credito d’imposta per il recupero della somma versata a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione sugli automezzi.
In particolare, anche per il 2017, le imprese di autotrasporto merci – conto proprio e conto terzi – potranno recuperare, fino ad un massimo di 300 Euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24 (codice tributo “6793”), le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario Nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva, a pieno carico, non inferiore alle 11,5 tonnellate.