La normativa

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, rendendo applicativo e obbligatorio quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della direttiva 94/62/CE ovvero che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi. I prodotti hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della commissione”.

Il decreto 116/2020 ha quindi rimarcato l’obbligo di etichettatura degli imballaggi, ma ha da sempre lasciato alcuni dubbi sui contenuti in etichetta, rinviando alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità con le disposizioni dell’UE.

Dopo una serie di proroghe, il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale i sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti una serie di chiarimenti e indicazioni operative utili al rispetto degli obblighi normativi.

Definizione di imballaggio

Se ve ne fosse bisogno, rilevo preliminarmente che si intende per imballaggio: “Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinare merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo” – precisano le Linee Giuda in esame che il termine “prodotti” è da intendersi riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati.

L’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero chiarisce altresì che la norma non si applica ai soli imballi “per farmaci ad uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro”.

L’obbligo di etichettatura ambientale deve essere inoltre riferito esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia.

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destinazione. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Quali sono gli obblighi

Quanto ai contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, gli stessi sono diversi, a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

  • Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (c.d. B2C), i contenuti previsti per obbligo riguardano: a) la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE e b) le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio.

Con questa etichettatura devono essere pertanto fornite le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti come, per esempio, “Raccolta differenziata carta; Raccolta differenziata, verifica presso il tuo comune…”. Oltre a queste informazioni minime è possibile associare (e non combinare tra loro a piacere!) altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità. Sono pertanto interessati tutti gli imballaggi che sono a disposizione del consumatore finale a qualunque titolo cioè in vendita o anche gratuitamente. Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che tale obbligo è posto a carico sia del produttore che dell’utilizzatore: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessario per una corretta etichettatura.

  • Se l’imballaggio è destinato al canale B2B ossia al canale commerciale/industriale -ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione-, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica del materiale conforme alla Decisione 129/97/CE -tutte le altre informazioni sulla raccolta e smaltimento restano, tuttavia, volontariamente applicabili-.

L’obbligo per i produttori è pertanto quello di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Devono essere riportate le informazioni riguardanti i materiali che costituiscono l’imballaggio (es. PAP, ALU ecc…). Con il termine “produttori” si identificano i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Nel caso in cui per l’imballaggio in esame non siano previste specifiche indicazioni, possono essere applicate le norme UNI (UNI 1043-1, 10667-1 o 11469)

Quanto, in particolare, agli imballaggi neutri (da trasporto)

Al fine di garantire la corretta etichettatura ambientale anche degli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario (es. film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato), nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita che per gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Quali sono le modalità di intervento operativo

Stabilisce la norma che tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.

In alternativa all’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging, laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging stesso, le informazioni necessarie e facoltative possono essere rese disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web) e, laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.

Non vi sono peraltro indicazioni specifiche in merito alla modalità di etichettatura (grafica, presentazione, …).

Da quando la normativa entrerà in vigore

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi in queste modalità entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 ma gli operatori potranno commerciare eventuali residui di prodotti già diversamente etichettati fino a esaurimento delle scorte.

In particolare, possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31.12.2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31.12.2022.

Il Decreto puntualizza a tale riguardo che, considerando che la data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore (In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”) acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022).

Qualora un autoproduttore di imballaggi (sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi) abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022, può fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta, qualora si preveda di inserire sull’etichetta le informazioni obbligatorie).

Con riferimento ai produttori di imballaggi (in base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”) che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti, si suppone che possano: commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente in data antecedente al 31/12/2022. In questo caso fa fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente; commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura – così come già previsto dalla nota di chiarimenti del Ministero per la Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 – accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE).

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

Sanzioni per chi non esegue l’etichettatura ambientale

In difetto, l’articolo 261, comma 3 del D.L.vo 152/2006 dispone che: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.200 a 40,000 euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

Si segnala che la sanzione, essendo di natura amministrativa, non è di tipo forfettario bensì moltiplicabile per il numero di imballaggi non conformi rilevati -quindi, se l’ente di vigilanza (ad oggi non ancora individuato) dovesse rilevare n.1000 imballaggi del prodotto A non conformi e n.1000 imballaggi del prodotto B non conformi, non vi sarebbe una sanzione per il prodotto A ed una per il prodotto B bensì la stessa sarebbe moltiplicata per i 2000 pezzi- L’espressione “chiunque” denota l’intenzione del legislatore nel coinvolgere potenzialmente tutti gli operatori del settore, quindi la sanzione si applica non solo ai produttori di materiali di imballaggio, ai fabbricanti, ai trasformatori e agli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, ma anche ai commercianti, ai distributori, agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi e agli importatori di imballaggi pieni.

***

Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.