Sarà necessario attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ma il contenuto della bozza sottoscritta il 16.09.2021 dal Consiglio dei Ministri attraverso la quale è stato approvato un decreto legge recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato che estende l’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19, ci consente di sottolineare sin da ora alcuni aspetti di particolare interesse per le imprese.
L’elemento più significato è ovviamente l’estensione dell’obbligo di green pass all’ambito lavorativo privato disciplinato dall’art. 3 del testo normativo ed a mente del quale “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19”.
La disposizione che estende l’obbligo si applica a “….tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.
Nel corso della conferenza stampa che si è svolta al termine del Consiglio dei ministri è stato peraltro specificato che l’obbligo riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo.
Fanno eccezioni i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il controllo del rispetto delle prescrizioni è rimesso ai datori di lavoro e per i lavoratori esterni, la verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
A tal fine ed entro il 15.10.2021, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Che succede se i lavoratori sono sprovvisti della certificazione verde?
In tal caso “sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti è previsto un regime particolare poiché “dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.
In caso di accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è prevista la sanzione amministrativa prevista è stabilita in euro da 600 a 1.500.
Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
Infine la decorrenza e la durata: l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
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