Una nuova e recente pronuncia torna ad affrontare uno fra i più scottanti profili di rischio che incombono sul Committente nella difficile designazione di un’eventuale ditta appaltatrice.
In particolare, con Sentenza 14 maggio 2021, n. 18949, la IV Sezione della Cassazione Penale ha affrontato nuovamente il tema della responsabilità che sussiste, in caso di infortuni di un dipendente della ditta appaltatrice, sulla persona del Committente medesimo, laddove quest’ultimo affidi in appalto l’esecuzione di determinate opere senza accertarsi dell’idoneità tecnico-professionale della ditta incaricata.
Ebbene, la risposta della Cassazione non lascia dubbi: il Committente è “titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 3, comma 8, – sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro poichè l’obbligo di verifica di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90, lett. a), non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo”.
Da ciò se ne desume, come peraltro ulteriormente precisato dalla richiamata Sentenza, che il momento iniziale in cui origina la responsabilità del Committente – di norma – insorge “al momento in cui viene scelto il soggetto incaricato dell’esecuzione dell’opera e non viene esclusa o limitata dall’insipienza o dalla incapacità organizzativa o tecnica dell’imprenditore, che al contrario rappresentano la conferma dell’errore di scelta del committente”.
Tale pronuncia è ulteriore conferma di un orientamento ormai consolidato che deve, quindi, portare il Committente ad incrementare le proprie attività di verifica preliminare in ordine agli affidamenti cui decide di dar corso nell’ambito della propria attività.
Solo con una comprovata “due diligence” etica e sulla professionalità dell’ipotetico appaltatore, infatti, potrà essere scongiurato – o limitato – il coinvolgimento del Committente in un caso come quello passato in rassegna dalla giurisprudenza in punto di infortunio.
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