Il Garante, con provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021, ha fornito indicazioni generali per il trattamento dei dati personali nell’ambito delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro “che contiene talune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati”.

Il documento di indirizzo individua nel Medico competente il principale garante per i soggetti interessati sui luoghi di lavoro.

Scrive il Garante che “non è comunque consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione”.

I datori di lavoro, tuttavia, devono farsi parte diligente nel promuovere “apposite iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni anti SARS-CoV-2/Covid-19”.

Diventa pertanto un ruolo da intermediario fra dipendente e medico quello del datore di lavoro: egli potrà “fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili”.

Resta inteso, ovviamente, che l’adesione alla campagna vaccinale aziendale resta volontaria.

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