La contrattazione collettiva del settore del trasporto e della logistica consente, tramite intese aziendali e collettivi territoriali come quelle disciplinate, per esempio, dall’art.11 del CCNL di riferimento, di attuare accordi sindacali di forfettizzazione delle ore di lavoro straordinario.
Posto che l’adozione di un regime di forfettizzazione delle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario è finalizzato anche ad una semplificazione dei connessi adempimenti, è stato chiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro se, proprio in ragione delle esigenza di semplificazione, fosse consentito registrare sul LUL la sola presenza o assenza del lavoratore senza indicare l’esatta durata della prestazione lavorativa che non sarebbe necessaria per quantificare la retribuzione in quanto forfettizzata.
Con apposito nota in data 24.02.2021, l’INL – richiamandosi ad un precedente interpello (n.63/2009) a mente del quale la flessibilità concessa per le registrazioni sul LUL è da rinvenirsi solo nella possibilità di una registrazione successiva rispetto al mese di competenza – ha però precisato che, in caso di forfettizzazione dello straordinario, l’indicazione della sola presenza o assenza del lavoratore senza specificazione dell’esatta durata della prestazione non è sufficiente a ritenere esauriti gli obblighi di scritturazione ed è ammessa solo “nelle more della registrazione dell’orario di lavoro effettivo” (cfr. INL lett. circ. n. 1 del 9 febbraio 2017).
Pertanto, puntualizza l’INL, la registrazione effettiva dell’orario di lavoro, pur in presenza di un regime di straordinario forfettizzato, deve comunque intervenire “entro e non oltre il termine quadrimestrale – conservando in ogni caso la documentazione probante l’orario di lavoro (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali)”.
Vi è quindi l’obbligo delle scritturazioni analitiche a LUL allo scadere di detto termine, posto che le registrazioni “sono volte a consentire il controllo successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell’apparecchio cronotachigrafico”.
Le prestazioni lavorative rese senza l’analitica scritturazione non sarebbero infatti più tracciabili, con ciò pregiudicando sia le verifiche ispettive sia il diritto dei lavoratori a conoscere l’esatta determinazione dei diritti collegati con la prestazione lavorativa.
In conclusione, si può affermare, come chiarito dall’INL, che l’eventuale forfettizzazione degli straordinari (ma anche delle trasferte) in forza di accordi sindacali aziendali, non fa venire meno l’obbligo di registrazione analitica e dettagliata delle prestazioni orarie dei conducenti.
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