Come noto, una delle conseguenze più rilevanti che la normativa emergenziale ha portato nel mondo del lavoro è sicuramente quella del blocco dei licenziamenti che, ad oggi, è operativo sino al prossimo 17 agosto 2020, ma che, probabilmente, sarà ulteriormente prorogato forse sino alla fine dell’anno.
Sin dall’inizio si sono posti dei dubbi sull’effettiva applicabilità della sospensione prevista dall’articolo 46 D.L. n.18/2020 per alcune tipologie di licenziamento laddove la norma fa riferimento, in generale, alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n.604/1966.
Una delle tipologie di licenziamento che ha sollevato dubbi è certamente quella riconducibile all’ipotesi della sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore, sebbene l’orientamento sia sempre stato quello di ritenere tale ipotesi compresa nella sospensione proprio in quanto riconducibile, di fatto, all’art. 3 Legge n.604/66 citato nel decreto.
Con nota n.298 del 24.06.2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato quell’orientamento ed ha precisato che anche per il licenziamento per sopravvenuta inidoneità della mansione si applica il blocco di cui all’art. 46 del D.L. 18/2020.
La ragione per la quale tale tipologia di recesso debba ritenersi soggetto alla sospensione, secondo l’INL, risiede nel fatto che debba “…essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale”.
Questo obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro assimila pienamente la fattispecie alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ciò in considerazione del fatto che la legittimità del recesso “non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta”.
Conclude, quindi, l’INL confermando che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguarda anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
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