Con un decreto emesso inaudita altera parte lo scorso 1° aprile 2020, Il Tribunale di Firenze ha ordinato alla piattaforma digitale al quale è iscritto il “rider” che ha promosso l’azione giudiziaria d’urgenza, di mettere a disposizione del fattorino i dispositivi di sicurezza individuale contro il Covid-19, ovvero “mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino”.

Nelle motivazioni poste a fondamento del provvedimento che, in accoglimento del ricorso del rider, ha stabilito sia un onere dell’azienda committente reperire e fornire ai propri fattorini i dispositivi individuali di protezione, il Tribunale fiorentino ha richiamato sia la sentenza di Cassazione n.1663/2020 sia la normativa del D.lgs. n.81/2015 per estendere alla piattaforma digitale quegli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro solitamente imposti dall’art. 71 D.lgs. n.81/2008 ai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati.

Sulla scorta della pronuncia di Cassazione n.1663/2020, il Giudice ha ricondotto il rapporto de quo, seppur autonomo, a quelli disciplinati dall’art. 2° D.lgs. n.81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.

Sulla scorta, invece, del tipo di rapporto in essere tra le parti e le modalità del suo svolgimento, il Giudice ha poi richiamato la disciplina del Capo V-bis del D.lgs. n.81/2015 ed in particolare l’art. 47-septies, comma 3 per il quale “è previsto che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto D.lgs. 81/2008”.

In buona sostanza, il Tribunale di Firenze ha ritenuto che nel caso di specie, benchè si tratti di una collaborazione etero-organizzata e non di un rapporto di lavoro subordinato, siano da estendere ad essa le tutele del lavoro in materia di sicurezza applicabili al lavoratore in regime di subordinazione e, nello specifico, quelle dettate, appunto, dall’art.71 del D.lgs. n.81/2008.

E’ pertanto obbligo del committente/piattaforma digitale fornire ai riders i dispositivi di sicurezza indispensabili ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in periodo di emergenza epidemiologica Covid-19.

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