LE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ ALLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e finanziari
L’art. 4 del decreto prevede la possibilità che il cliente della banca esprima il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta ordinaria, purché sia trasmesso anche un documento d’identità e faccia riferimento esplicito al contratto da stipularsi e che il contratto medesimo sia conservato secondo modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Il codice della crisi d’impresa
Il codice della crisi d’impresa, la cui entrata in vigore era prevista per agosto, avrà efficacia dal 1° settembre 2021, ad eccezione delle misure già in vigore. Resterò, quindi, ancora per un anno e mezzo, in vigore l’impianto della legislazione sulla crisi d’impresa come lo abbiamo conosciuto.
La riduzione del capitale sociale
Interessante anche la sospensione delle norme in tema di riduzione del capitale per perdite. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, infatti, e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile, e cioè l’obbligo di ridurre il capitale per le perdite ovvero di dichiarare lo scioglimento e la liquidazione per la diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale
Principi di redazione del bilancio
Per quanto riguarda la redazione del bilancio al 31.12.2020, la valutazione delle voci della prospettiva della continuazione dell’attività – trattasi della parte di norme del codice della crisi d’impresa già entrate in vigore – può essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso antecedentemente alla data del 23 febbraio 2020; tale disposizione si applica anche ai bilanci approvati entro il 23 febbraio 2020.
Finanziamenti soci
L’obbligo di eseguire apporti in luogo di finanziamenti nell’ipotesi in cui la società versi in situazione di difficoltà patrimoniale, con conseguente revocabilità dei relativi eventuali rimborsi, è sospeso sino al 31 dicembre 2020, se i finanziamenti sono eseguiti successivamente all’entrata in vigore del decreto.
Concordati preventivi
I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
Inoltre, nelle stesse procedure pendenti al 23 febbraio 2020, al creditore è concesso un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e una nuova proposta di concordato o accordo di ristrutturazione, a condizione che il piano, se votato, sia stato approvato dai creditori.
È poi consentito al debitore che voglia modificare i termini di adempimento della proposta di presentare una memoria esplicativa delle ragioni sottese alla necessità di ottenerla.
Il debitore che ha ottenuto la proroga del termine per il deposito del concordato o dell’accordo di ristrutturazione del debito, a seguito della c.d. domanda in bianco, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni.
Dichiarazioni di fallimento e d’insolvenza
Tutte le istanze di fallimento o le istanze di dichiarazione d’insolvenza depositate tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili, ad eccezione di quelle presentate dal pubblico ministero purché, quest’ultime, siano corredate delle istanze cautelari.
Tuttavia, vengono conseguentemente estesi i termini per dichiarare il fallimento della società cancellata e quelli per spiccare le azioni revocatorie.
La scadenza dei titoli di credito
Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di
credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.
L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione, invece, è pagabile nel giorno di presentazione.
La sospensione di cui sopra opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento,
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, (e cioè di 20 e 60 giorni per regolare assegni non pagati rispettivamente per mancata autorizzazione o difetto di provvista, pena l’iscrizione al CAI) nonché’ all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; (e cioè di 10 giorni di preavviso concesso dalla banca in caso di mancato pagamento per operare la regolarizzazione, pena l’iscrizione al CAI)
d) il ter termine per il pagamento tardivo dell’assegno.
3. I protesti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; se già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (e cioè quelle fornite dai pubblici ufficiali per il procedimento sanzionatorio amministrativo).
Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.