Venerdì 20 marzo u.s. è stato reso noto il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, documento concertato tra il Ministero dei Trasporti e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.
Previsti determinati adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e marittimo portuale), di fatto concretizzatisi un addendum del Protocollo siglato il 14 marzo 2020.
L’idea è stata quella di stilare di un vademecum che, oltre a garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori, mira a circoscrivere al minimo il rischio di scioperi, blocchi e disservizi che potrebbero compromettere un settore vitale in questa drammatica contingenza.
Il testo, oltre ad adempimenti comuni, conformi alle regole dettate dal DPCM, si completa di un allegato articolato in sei paragrafi, uno dei quali dedicato specificatamente all’autotrasporto delle merci nelle sue diverse articolazioni di trasporto, distanze e consegne nell’ultimo miglio.
Si osservino talune prescrizioni che è lecito quanto probabile attendersi nel testo ufficiale:
- Per quanto riguarda il trasporto merci su veicoli pesanti, la disposizione prevede che l’autista scenda dal mezzo il meno possibile, salvo per ragioni non derogabili e comunque, in caso di discesa deve essere sempre rispettata, sul piazzale la distanza interpersonale di un metro minimo.
Laddove il conducente scenda dal mezzo per presenziare alle operazioni di carico e scarico, non può comunque accedere fisicamente ad aziende diverse dalla propria fatta salva l’ipotesi relativa all’utilizzo dei servizi igienici dedicati per i quali i responsabili dovranno garantire idonea igienizzazione quotidiana nonché presenza di idoneo gel disinfettante per le mani.
Nel caso in cui l’autista fosse costretto a scendere dal veicolo ed accedere in un’azienda diversa dalla propria, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina che, secondo le rassicurazioni ricevute dal MIT, dovrebbe pervenire a stretto giro insieme ai guanti.
Per quanto riguarda i corrieri e rider, obbligo di mascherina e guanti. Il collo deve essere lasciata fuori dalla porta del destinatario. Decade l’obbligo di firma. Prevista la sanificazione di tutti gli impianti di raccolta e smistamento.
- Con riferimento alle attività a terra di spedizione, “laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale”, per coloro che approntano e ricevono le spedizioni e per tutti coloro adibiti alle operazioni di carico/scarico dovrà essere prevista una turnazione idonea a diminuire al massimo i contatti nonché utile ad evitare assembramenti.
- Con riferimento alla distribuzione nell’ultimo miglio, caratterizzata dal contatto dell’autista con una pluralità di persone al loro domicilio o nel posto di lavoro, si ribadisce l’obbligo di tenere almeno la distanza di un metro nonché l’obbligo per i corrieri di lasciare i pacchi fuori dalla porta e, laddove previsto, organizzare le scatole all’interno di un luogo sanificato posto all’interno del perimetro aziendale.
La firma alla consegna non è necessaria se il destinatario non intende apporla; se intende apporla ovvero pagare in contrassegno, tali passaggi devono avvenir mantenendo la distanza di sicurezza e, ove non sia possibile ciò, gli autisti devono indossare adeguati dispositivi di protezione; è fatto divieto agli autisti di entrare in contatto con l’utente finale al quale non deve essere richiesto di apporre la firma di ricezione; la consegna deve essere perfezionata tramite modalità alternative individuate dall’azienda distributrice.
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Si segnala che l’ordinanza n.514 del 21.03.2020 adottata da Regione Lombardia e avente ad oggetto “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA: LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE” ha introdotto nuove restrizioni rispetto alle prescrizioni vigenti sul territorio nazionale senza tuttavia interferire sulle disposizioni governative e ministeriali relative al settore del trasporto e della logistica.
Le misure di cui alle Linee Guida sono ovviamente da raccordare con i dettami del DPCM del 22 marzo 2020.
Si allega di seguito il link con il documento ufficiale del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti: