Come a Voi purtroppo noto, l’emergenza Covid 19 sta procurando forti ripercussioni negative sull’intera filiera della logistica, spedizione e trasporto, con una grave riduzione, e in alcuni casi la completa interruzione, dei flussi nazionali e internazionali di merci –si ricorda che il recente Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, ai fini di tutelare i propri addetti e collaboratori, impone almeno fino al prossimo 25 marzo (ma con ormai evidenti esigenze di proroga) delle evidenti limitazioni che necessariamente comprimono e riducono l’ordinaria attività e la normale produttività-.
Ciò espone evidentemente gli operatori della logistica, gli spedizionieri e i trasportatori a possibili reclami o contestazioni derivanti da ritardi nelle consegne e dal possibile, conseguente, deterioramento delle merci –che abbassano considerevolmente e gravemente i propri indicatori chiave di prestazione (KPI) e li espongono pertanto all’addebito di penali da parte dei clienti-.
Appare pertanto prudente ed opportuno tutelarsi e ridurre per tempo, e al minimo, le proprie responsabilità partendo dapprima e con idonee comunicazioni con cui si rendono consapevoli i clienti dei vostri sforzi per “risolvere i problemi”, dando alle stesse abili connotazioni tali da far capire che ogni ritardo e/o danneggiamento e/o irricevibilità della merce rappresenta un episodio che rientra nella c.d. “forza maggiore” che, giuridicamente parlando, può essere considerata come una forma di esonero da responsabilità o di esclusione e/o riduzione di un’eventuale penale prevista in caso di ritardo nella consegna.
L’epidemia e i provvedimenti volti al suo contenimento, invero, rispondono ai requisiti di imprevedibilità e inevitabilità codificati dalla giurisprudenza impegnata ad analizzare gli eventi che rendono l’inadempimento impossibile e non ne consentono l’addebitabilità alla parte inadempiente.
Le previsioni dei DPCM che si sono succeduti in questi giorni (e che verosimilmente si succederanno nei prossimi) costituiscono un c.d. “factum principis” ovvero un provvedimento dell’autorità che incide in modo inevitabile e radicale sulla realizzabilità del regolamento negoziale e, salvo l’ipotesi di contratti stipulati quando già l’estensione del contagio al territorio nazionale era già evidente, la loro adozione sicuramente non era prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
Proprio il concetto di forza maggiore, peraltro, dovrà essere utilmente elevato dall’operatore della logistica, dallo spedizioniere o dal trasportatore che, in futuro, venga chiamato a rispondere per i danni sofferti alle merci a causa del menzionato ritardo e/o della mancata consegna.
In tal ultimo caso, del resto, potranno venire ulteriormente in aiuto le previsioni del codice civile in ordine all’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili alle parti, e quindi:
- l’art. 1256 del codice civile che prevede che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.
- l’art. 1463 del codice civile che prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità’ della prestazione dovuta non può’ chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già’ ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
- l’art. 1464 del codice civile che prevede che “Quando la prestazione di una parte e’ divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può’ anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”.
E, in modo analogo, le principali convenzioni internazionali in materia di trasporto prevedono concetti analoghi quando ricorrono ipotesi di forza maggiore.
E’ evidente, al contrario, che lo stesso operatore della logistica, lo stesso spedizione o lo stesso trasportatore che si è visto o vedrà ostacolata la consegna -si pensi al caso in cui il soggetto ricevente si rifiuti di voler sottoscrivere onde evitare il contatto ravvicinato- deve con estrema tempestività sollevare formale reclamo nei confronti del destinatario onde evitare di cadere in irrimediabili decadenze ad agire.
Da ultimo, è opportuno caldeggiare, per il futuro, la negoziazione e stipulazione scritta di ogni rapporto contrattuale, che preveda e prevenga analiticamente anche le problematiche legate all’eccezionalità degli eventi emerse in queste settimane.