L’azione diretta, quella prevista dall’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 per consentire a un subvettore non pagato di risalire la filiera del trasporto per chiedere il corrispettivo direttamente al committente (o più in generale a tutti coloro che hanno ordinato il trasporto), è legittima.
Lo ha rimarcato nuovamente la Corte Costituzionale chiamata a decidere, con sentenza 29 ottobre 2019, n. 226, sui ricorsi di incostituzionalità presentati dal giudice di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro.
Nella motivazione a sostegno del rigetto della questione, la Corte ha in particolare affermato che:
- la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata che ammette soltanto disposizioni coerenti con quelle originari;
- sussiste un difetto di omogeneità, contrario all’art. 77, secondo comma, Cost., solo laddove le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente e palesemente «estranee» o addirittura «intruse», ossia tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenze nn. 251/2014, 154/2015 e 181/2019);
- nel caso di specie non sussistono elementi sufficienti per delibare la palese estraneità al decreto legge della disposizione in tema di azione diretta del vettore, laddove la stessa (i) afferisce alla stessa “materia” legislativa, vale a dire il trasporto, sul quale incide l’atto con forza di legge e (ii) prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto, segnatamente i vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada, condividendo la con il decreto-legge n. 103/2010 la natura di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi del settore.
La Corte, in sostanza, ha ritenuto la questione non fondata, spiegando che se è vero che la legge di conversione è “funzionalizzata e specializzata” e quindi “non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell’atto con forza di legge”, è anche vero che il contenuto difforme aggiunto in sede di conversione finisce per violare le norme costituzionali soltanto quando tali disposizioni siano totalmente estranee o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione».
E su questa base ha ritenuto che nel caso in questione non ci fossero «elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell’originario decreto-legge».
Persiste, quindi, il diritto del subvettore di ottenere il pagamento del nolo dal committente, obbligato in solido con il vettore inadempiente, ragione per cui le eventuali iniziative in tal senso sono materialmente procedibili.
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