Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, n. 38 è stato pubblicato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il nuovo testo – che finalmente esaurisce il lungo percorso di riforma della disciplina delle crisi d’impresa –entrerà in vigore dal 15 agosto 2020, ad eccezione di alcune norme, entrate in vigore già il 16 marzo.
Si tratta della tanto attesa riforma del diritto fallimentare che, come ormai noto a più, innoverà totalmente la materia.
Di seguito si segnalano alcune delle più importanti novità.
- Le c.d. procedure d’allerta.
La riforma cerca di facilitare ed anticipare l’emersione della crisi; ciò è dovuto al fatto che il successo della procedura è direttamente proporzionale alla prontezza dell’imprenditore nell’accorgersi delle difficoltà. Ci saranno, quindi, alcuni incentivi per chi vi ricorre e disincentivi per chi ritarda l’attivazione della procedura.
Non solo, sono introdotti obblighi agli enti pubblici, agli organi preposti al controllo e ai revisori contabili di segnalare, in caso di superamento di determinati indici, l’emersione della crisi.
- Sovraindebitamento
La riforma interessa anche i soggetti che attualmente non sono sottoposti alla legge fallimentare. Il legislatore continua a promuovere l’esdebitazione del consumatore, a patto che l’indebitamento non sia riconducibile a comportamenti fraudolenti, colpa grave o malafede; in tal caso il consumatore potrà solo accedere alla procedura liquidatoria. L’esdebitazione rappresenta la migliore soluzione per il consumatore e, a tal proposito, sono ridotti i requisiti soggettivi di accesso. Introdotta poi una procedura su misura per la regolamentazione della crisi di famiglia.
- Ristrutturazione del debito
È consentita la ristrutturazione del debito con i creditori che rappresentano solo il 30% dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e rinunci a chiedere le misure protettive temporanee.
- Gli indici della crisi
Tra gli indicatori della crisi sono individuati gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dovrà elaborare ogni tre anni, in relazione al tipo di attività svolta, specifici indici economici da proporre al Mise, al fine di rendere omogenei i segnali della crisi.
- Concordato preventivo
Il concordato preventivo in forma liquidatoria è ormai ammesso solo nell’ipotesi in cui vi sia previsto l’apporto di terzi (c.d. la nuova finanza) che, quindi, renderebbe più vantaggiosa, rispetto alla liquidazione giudiziale (cioè, il fallimento) la procedura concordataria.
- OCRI
Sono istituti gli organismi di composizione della crisi presso ciascuna Camera di Commercio, col compito di gestire la fase dell’allerta per tutte le imprese e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»).
Il procedimento prevede l’audizione del debitore e degli organi di controllo.
Devono essere rispettati adeguati livelli di riservatezza, poiché soggetti terzi non dovranno in alcun modo avere conoscenza dell’attivazione della procedura di gestione della crisi.
- L’autorità giudiziaria
Confermati i poteri del PM con l’aggiunta che al termine del tentativo di composizione della crisi il relativo organismo segnali l’esito negativo della procedura al PM.
- Nomenclatura
Come noto, il termine “fallimento” viene cancellato dal testo normativo, sostituito dalla locuzione “liquidazione giudiziale”.
La legge distingue e chiarisce i concetti di stato di crisi e di insolvenza. La crisi è definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. L’insolvenza, invece, resta intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.
- I controlli
La nomina dell’organo di controllo è ora stata estesa e diventa obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. Questa norma è già entrata in vigore lo scorso 16 marzo.
- Amministratori
Quando il patrimonio sociale diventa insufficiente, gli amministratori che non hanno preso atto dell’emersione della crisi ne risponderanno personalmente verso i creditori.
- I gruppi
È codificata la procedura di gruppo, già ammessa dai tribunali più innovatori.
È consentito presentare domande unitarie, o piani diversi, ancorché collegati, purché si esplicitino le ragioni della scelta in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori.
- Esdebitazione
Il debitore può chiedere l’esdebitazione alla chiusura della procedura di liquidazione ovvero trascorsi tre anni dall’apertura della medesima. Il debitore, per poter godere dell’esdebitazione, deve aver collaborato con gli organi della procedura e non aver commesso atti fraudolenti o in malafede. Per le liquidazioni di minore portata, l’esdebitazione si applicherà di diritto. Tuttavia è concessa la possibilità ai creditori di opporsi.
- Curatori
Viene istituto un albo unico.
In conclusione, rileviamo che resta esclusa dalla riforma tutta la disciplina penale. La legge delega, infatti, non ha previsto alcuna autorizzazione sul punto.
Tuttavia, si segnala come un’organica riforma del diritto fallimentare – come quella di cui al nuovo codice – non possa prescindere, a parere di chi scrive, da una imponente rivisitazione dell’impianto penalistico ad essa collegato.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento Margiotta & Partners è a disposizione inviando una mail a segreteria@margiottalegal.it.