La newsletter odierna ha lo scopo di rappresentare gli elementi essenziali della procedura di ammortamento disciplinata dall’art. 2016 cod. civ., per vederne poi la concreta applicazione nell’ambito del trasporto.
La citata disposizione disciplina quelle ipotesi nelle quali un soggetto, proprietario di un titolo di credito (all’ordine o nominativo) ne perda il possesso a causa di smarrimento, sottrazione o distruzione e, quindi, con esso anche la possibilità di esercitare il diritto ivi incorporato.
Con la procedura di ammortamento è possibile togliere efficacia al titolo smarrito, distrutto o rubato e consentire a colui che ha perduto il possesso di esercitare ugualmente il diritto in esso incorporato, mediante l’ottenimento di un provvedimento giudiziario.
L’interessato dovrà quindi rivolgersi al Presidente del Tribunale il quale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronuncerà con decreto l’ammortamento e autorizzerà il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il caso pratico, affrontato dallo scrivente studio, ha visto come protagonista uno spedizioniere incaricato di organizzare il trasporto di merci presso una società, con sede in Siria.
La filiera vedeva altresì una società italiana ricoprire il ruolo di vettore marittimo, la quale a sua volta caricava la merce sulla nave container in partenza da La Spezia con destinazione porto di Lataki, Siria.
Il vettore marittimo provvedeva quindi a spedire per il tramite di un corriere una busta contenente l’originale della polizza di carico, la cosiddetta bill of landing, ossia il documento rappresentativo della merce caricata su una determinata nave in forza del contratto di trasporto, che consente lo sdoganamento e il ritiro dei beni.
È però accaduto che, mentre la merce veniva regolarmente consegnata, la busta contenente l’originale della polizza di carico veniva smarrita, con conseguente gravissimo pregiudizio dello spedizioniere, il quale si trovava quindi, senza colpa, nell’impossibilità di adempiere all’incarico ricevuto: senza l’originale della polizza di carico, infatti, la merce non poteva essere né sdoganata né, chiaramente, consegnata al cliente finale.
Non essendo consentito l’annullamento della precedente polizza di carico, lo spedizioniere si vedeva costretto a denunciare presso le competenti autorità lo smarrimento dell’originale della polizza di carico e, successivamente, a rivolgersi al Presidente del Tribunale competente per territorio al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia della polizza di carico smarrita e contestuale autorizzazione al soggetto legittimato all’emissione di una nuova polizza di carico.
Il ricorso veniva depositato con analitica argomentazione delle ragioni di urgenza. Si pensi, infatti, che nel caso di specie lo spedizioniere, oltre a risultare – sebbene incolpevolmente – inadempiente con riferimento all’obbligazione di spedizione assunta, si vedeva costretto a sopportare i costi di giacenza della merce presso il porto con il rischio concreto, peraltro, di vedersi rifiutare la presa in carico della merce da parte del cliente finale.
Il Tribunale di La Spezia, sulla scorta di quanto rappresentato dal ricorrente, visti gli articoli 2016 e 2027 del codice civile dichiarava quindi l’inefficacia della polizza di carico smarrita autorizzando, contestualmente, parte legittimata al rilascio del duplicato del titolo.
Nell’ambito dei trasporti, specie se internazionali, è di primaria importanza conoscere questa norma e la sua pratica applicazione, onde tutelarsi nei confronti di situazioni potenzialmente gravemente lesive ed impedire che le merci giacciano nell’impossibilità di essere svincolate, con conseguente insorgere di danno, non solo economico.
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