In assenza di specifiche norme idonee ad individuare criteri oggettivi sulla base dei quali stabilire quando ci si trovi in presenza di uno spedizioniere “puro” disciplinato dagli artt.1737 e seg. c.c. o di uno spedizioniere-vettore ai sensi dell’art.1741 c.c., e mentre pende una proposta di legge sulla modifica di tali figure, ancora una recente sentenza dei Giudici di merito (Corte d’Appello di Bari, sent.2203/2017 del 27.12.2017 a conferma della sentenza di primo grado) prende posizione su tale annosa questione, a conferma della permanente problematicità della tematica in esame.
La giurisprudenza ha nel tempo tentato di individuare i tratti distintivi dell’una e dell’altra fattispecie, senza tuttavia giungere ad un sufficiente grado di uniformità interpretativa e, quindi, di certezza per gli operatori del settore.
Tale distinzione, peraltro, lungi dal rimanere confinata in ambito puramente teorico, determina rilevanti effetti pratici sull’allocazione dei rischi, alla luce della diversa disciplina delle responsabilità rispettivamente proprie dello spedizioniere e del vettore (o dello spedizioniere-vettore) -e la differenza non è di poco conto, avuto riguardo ai maggiori oneri cui soggiace lo spedizioniere-vettore che, diversamente dallo spedizioniere “puro” (che non risulta obbligato per l’operato dei terzi), si assume anche la responsabilità vettoriale, ovvero la responsabilità dell’esecuzione del trasporto fino a destino, del suo buon esito e degli eventuali danni o anomalie alla merce-.
L’art. 1741 del codice civile regola la figura dello spedizioniere vettore, così definendolo: “Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi ed i diritti del vettore”.
La norma conferisce pertanto allo spedizioniere vettore non solo la possibilità di metter in atto ciò che rientra fra le proprie competenze, ma anche quella di curare le consegne: nei fatti, nell’attuale settore dei trasporti, si evidenziano sempre più imprese che, al fine di rendere più efficiente il lavoro fidelizzando i propri clienti e in prospettiva di guadagni maggiori, pongono in essere disparate attività e prestazioni che vanno dalla stipula di contratti di trasporto per conto dei propri mandanti (quale azione tipica dello spedizioniere), dal compimento di operazioni accessorie, sino ad arrivare (con riferimento alla logistica) all’espletamento di ulteriori azioni riferibili all’imballaggio, alla movimentazioni merci ed al deposito delle stessi.
Con specifico riguardo all’attività dello spedizioniere, da considerarsi soggetto a monte della filiera del trasporto, la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Bari, ha individuato i casi in cui, appunto, lo spedizioniere possa essere considerato quale vettore, con conseguente applicazione delle norme del codice civile e delle leggi speciali.
In primo luogo, stabilisce la Corte, a conferma della sentenza di primo grado, che l’accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un’indagine circa il contenuto del contratto da cui emerge l’intento negoziale delle parti (cfr. anche Cass. 14/02/2005, n. 2898; Cass. 20/06/2014, n. 14089)”.
Rileva di seguito il Giudice di secondo grado che “non v’è traccia negli atti di causa di un mandato […] finalizzato alla stipula del contratto di trasporto della merce per conto della prima società e non v’è quindi alcun riscontro dell’asserito perfezionamento inter partes del contratto di spedizione”, mentre, per contro, “è invece inequivocabilmente assunto da parte della società appellante, tra gli altri, l’obbligo di consegna […] obbligo implicante necessariamente il trasporto della merce stessa”.
Aggiunge la Corte “anche l’osservazione, formulata in sentenza dal primo Giudice, secondo cui inter partes era stato convenuto un compenso unitario per la prestazione, circostanza che va a completare il quadro indiziario favorevole alla qualificazione del rapporto sub specie di contratto di trasporto di merci, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio”.
Sottolinea, infine, il Collegio a fondamento della presenza di un contratto di trasporto in luogo di quello di mera spedizione, “il fatto che […] S.r.l. svolgeva anche attività di trasporto, come desumibile dalla visura camerale in atti”.
In altre sedi, la distinzione tra le suddette figure giuridiche è stata operata facendo ricorso, tra gli altri, al livello di discrezionalità ed autonomia nell’individuazione della rotta, del mezzo, delle modalità del trasporto e del/i vettore/i cui affidare l’incarico, alla strategia difensiva adottata nella fase successiva al sinistro, alle condizioni con le quali ci si pone sul mercato, tra le quali, ad esempio, i contenuti della documentazione promozionale rivolta alla propria potenziale clientela (cfr. Trib. di Bologna, sentenza emessa il 2 dicembre 2015).
Mentre, in un’ottica tradizionale, era necessario che sussistesse anche uno solo dei descritti “elementi sintomatici”, la Corte d’Appello di Bari, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Civ. 18657/2013), ha confermato che soltanto “la compresenza di più elementi indicativi dell’assunzione diretta del trasporto” può portare ad integrare la prova dell’assunta qualifica di spedizioniere-vettore.
Ne deriva, alla luce della citata giurisprudenza, che l’accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere ha come punto di partenza il contenuto del contratto; se dallo stesso emergono, tra le altre cose, 1) l’assunzione dell’obbligo di consegna; 2) la pattuizione di un corrispettivo anticipato, forfettario e globale per la prestazione; 3) il riconoscimento di un potere discrezionale di estrema ampiezza in ordine alla facoltà di scelta degli elementi fondamentali del trasporto (quali l’individuazione della rotta, del mezzo, delle modalità del trasporto), si è in presenza di un contratto di trasporto e non di spedizione, con i correlati rischi dell’assunzione di ogni responsabilità in caso di inesatto adempimento o di inadempimento totale in capo al vettore.
Alla luce dei contenuti della sentenza in esame, quindi, è possibile trarre conferma della delicatezza delle valutazioni che si impongono ai fini della distinzione tra le figure dello spedizioniere e del vettore (o spedizioniere-vettore), dell’incerta delimitazione dei confini propri di tali fattispecie e della conseguente rilevanza degli strumenti di tutela dei quali gli operatori del settore sono chiamati a dotarsi, sia attraverso la stipulazione di specifici ed analitici accordi contrattuali che attraverso l’attenta gestione della pratica a seguito di un eventuale sinistro, fin dalla fase stragiudiziale.