Con il Decreto ministeriale n. 215 del 19 maggio 2017 ed i relativi allegati – entrato in vigore il 20 maggio 2018 – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno trasporre nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.
Con il suddetto Decreto vengono forniti i criteri per stabilire la gravità delle carenze tecniche dei mezzi controllati, le parti dei veicoli che possono essere oggetto di controllo e novità più importante per l’autotrasporto merci il controllo sul corretto fissaggio del carico, per verificare che non si sposti durante la marcia del camion.
Si evidenziano di seguito gli aspetti principali della normativa.
Obblighi e responsabilità
Il Decreto Ministeriale prevede l’obbligo di tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico più recente o, eventualmente, la relativa copia che dovranno essere esibiti agli Ispettori in caso di controllo tecnico su strada.
Inoltre il suddetto Decreto prevede l’obbligo per le imprese di mantenere i propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità fatta salva l’eventuale responsabilità dei conducente di tali veicoli.
Procedure e metodi di ispezione tecnica su strada
L’Ispettore incaricato di eseguire un controllo tecnico su strada provvede in primo luogo a controllare se a bordo è presente l’ultimo certificato di revisione ed eventualmente l’ultima relazione relativa al precedente controllo tecnico su strada. Inoltre, provvede ad una valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo e della fissazione del carico ed, infine, verifica se sono state rettificate eventuali carenze riportate nella precedente relazione.
Successivamente, l’Ispettore può ritenere opportuna una verifica più approfondita i cui risultati vengono, poi, comunicati alla Direzione Generale per la Motorizzazione che decide se il veicolo è idoneo o meno per essere rimesso in circolazione o se il suo utilizzo debba essere limitato o vietato fino al totale rispristino della sua efficienza.
Occorre, poi, specificare che le informazioni raccolte durante i controlli verranno conservate dalla Motorizzazione per un periodo di almeno 36 mesi dalla data della loro ricezione in conformità, quindi, alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le suddette informazioni assumono rilevanza nella misura in cui contribuiscono ad individuare il profilo di rischio dell’azienda.
Per detti motivi, quindi, i controlli (che le Autorità dovranno svolgere in misura pari almeno al 5% annuo rispetto ai veicoli immatricolati) verranno svolti prioritariamente sui veicoli appartenenti ad imprese con un profilo di rischio cd. elevato.
Analizzate le modalità con cui vengono svolte le ispezioni tecniche su strada occorre ora richiamare l’Allegato II il quale elenca gli ambiti del veicolo oggetto dei controlli più approfonditi nonchè le modalità con cui devono avvenire:
1) Impianto di frenatura;
2) Sterzo;
3) Visibilità;
4) Impianto elettrico e parti del circuito elettrico;
5) Assi, ruote, pneumatici, sospensioni;
6) Telaio ed elementi fissati al telaio;
7) Altri equipaggiamenti;
8) Effetti nocivi;
9) Controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.
Fissazione del carico
Il Decreto Ministeriale ed, in particolare, Allegato III affrontano, poi, le modalità di fissaggio del carico precisando come lo stesso deve essere fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o, comunque, costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente.
Secondo il suddetto allegato possono essere utilizzati, anche in combinazione tra loro, uno o più dei metodi di seguito indicati:
- immobilizzazione;
- bloccaggio (locale/generale);
- ancoraggio diretto;
- ancoraggio per attrito.
Va detto, poi, che l’Allegato III individua tre categorie di carenze: lieve, grave e pericolosa.
Per carenza lieve si intende l’ipotesi in cui il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza; una carenza grave riguarda invece il caso in cui il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o, comunque, di ribaltamento del carico o di parti di esso; infine, si verterà in un’ipotesi di carenza pericolosa allorquando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone.
Giova, poi, precisare che nel caso in cui venga rilevata una carenza grave o pericolosa nella fissazione del carico, gli ispettori discrezionalmente possono anche decidere di fermare il veicolo fino a quando non viene rimossa l’anomalia.
Infine, l’allegato III riporta un lungo elenco di elementi che saranno oggetto di verifica durante il controllo.
Sanzioni
Meritano, poi, di essere richiamate le sanzioni che verranno applicate in caso di violazione delle disposizione del suddetto decreto contenute nell’art. 79 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992. Tale ultimo prevede delle sanzioni amministrative che vanno da 85 a 338 Euro.
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Infine, occorre tenere presente che le disposizioni del Decreto Ministeriale di cui in oggetto sono entrate in vigore il 20 maggio 2018, fatta salva l’applicazione delle disposizioni riguardanti il sistema di classificazione del rischio previsto all’art. 6 che, al contrario, entrerà in vigore solamente a partire dal 20 maggio 2019.
Una normativa quella poc’anzi richiamate che dovrebbe consentire sempre più alla merce di viaggiare, in condizioni di massima sicurezza, ma che impone altresì l’onere di una maggiore attenzione nell’affidamento dei trasporti e nella corretta contrattualizzazione dei noli.
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